Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "pubblicazioni di matrimonio". A proposito delle quali è bene sapere che:
- Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro.
- L'atto di pubblicazione rimane affisso all'albo del Municipio almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni. Lo scopo è quello di rendere pubblica l'intenzione di sposarsi per cui se qualcuno è a conoscenza di un motivo contrario a questo matrimonio possa opporsi. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.
- Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere presente all'atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con procura. Per ottenere la riduzione o l'omissione delle pubblicazioni, l'interessato deve essere autorizzato dal Tribunale Civile e deve produrre copia autentica del decreto. Per ottenere la dispensa per i casi contemplati dall'art. 87 del Codice Civile (impedimento del rapporto di parentela o affinità tra nubendi) è necessario rivolgersi al Tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto.
- Al momento della richiesta allo Stato Civile bisogna produrre idoneo e valido documento di identità personale.