I requisiti richiesti dallo Stato italiano per acquisire a tutti gli effetti lo status di marito e moglie sono:
- Essere maggiorenni: in casi eccezionali, però, i minorenni, italiani o stranieri, che hanno già compiuto 16 anni, possono sposarsi dietro presentazione dell'autorizzazione del Tribunale dei Minori.Per ottenerla è necessario presentare una domanda al Tribunale stesso, corredata dallo Stato di famiglia in bollo (rilasciato dall'Anagrafe) e due estratti di nascita del minore in carta semplice (rilasciati dallo Stato Civile). Diversamente, la legge italiana vieta di contrarre matrimonio prima della maggiore età, e lo vieta in qualsiasi modo prima del compimento dei 16 anni.
- Possedere la sanità mentale: non possono contrarre matrimonio coloro ai quali sia stata accertata l’infermità mentale.
- Essere sciolti da vincoli derivanti da una precedente unione coniugale con effetti civili; non è infatti possibile risposarsi prima che siano trascorsi dieci mesi dal termine del precedente matrimonio cessato o in seguito alla morte del coniuge o ad un divorzio.
- Non avere legame alcuno di parentela (in linea diretta all'infinito, in linea collaterale fino al secondo grado; rientrano in questa categoria anche i figli adottivi che, per effetto dell’adozione, sono parificati a quelli legittimi) o affinità con il proprio futuro coniuge.
La legge italiana vieta inoltre il matrimonio:
- Tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
- Alle donne che intendono sposarsi senza aver lasciato decorrere almeno 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Non dovranno, invece, attendere tale termine se:
- il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
- il matrimonio non è stato consumato,
- lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.